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O. 23/01/2004 n. 3333

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3 del presente articolo so- no posti a carico delle disponibilità di cui all'art. 15 della Legge n. 61/1998 ed alle leggi finanziarie successive, in attuazione di quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 15.

5. Il termine indicato al comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2003, n. 3265, è prorogato fino al 31 dicembre 2004.

6. Il contributo di cui all'art. 1, comma 4, dell' ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 2000, n. 3101, è corrisposto per l'anno 2004 con le medesime modalità ivi previste e con oneri a carico del commissario delegato - presidente della regione Umbria.

Art. 4.

1. Gli assessori ai lavori pubblici ed alla difesa dell'ambiente della regione autonoma della Sardegna provvedono, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, alla rimodulazione e all'integrazione del piano degli interventi straordinari, di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3024 del 1999, così come modificata dall'ordinanza n. 3128 del 2001, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

2. Gli interventi ricompresi nel sopra citato piano, così come rimodulato ai sensi del comma 1, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.

3. La giunta regionale della Sardegna, al fine di assoggettare il piano di cui al comma 1 alla disciplina della Legge regionale del 18 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche, provvede a ridefinire i termini di cui alla delibera di giunta n. 36/39 del 1999.

4. Alle deroghe previste all'art. 3, comma 4, dell'ordinanza n. 3024 del 30 novembre 1999, così come integrate dalle successive ordinanze di protezione civile, sono aggiunte le seguenti: Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 14-bis, 14-ter, 14quater;

art. 3 Legge regionale del 9 agosto 2002, n. 15; Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti strettamente necessari all'attuazione degli interventi da porre in essere per il superamento del contesto emergenziale.

Art. 5.

1. Il compenso erogato ai prefetti commissari delegati previsto all'art. 10 del- l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 2003, n. 3288, è prorogato fino al termine dello stato d'emergenza, ed elevato fino al 30% della retribuzione complessiva in godimento.

Art. 6.

1. Per l'attuazione di iniziative dirette a superare la situazione emergenziale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 2003, n. 3309, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad accettare ed impiegare risorse finanziarie derivanti da donazioni, il cui concreto utilizzo potrà essere disciplinato anche mediante la sottoscrizione di accordi e protocolli tra gli enti e soggetti interessati.

2. Con riferimento al quadro esigenziale attuale e di prospettiva inerente alla lotta agli incendi boschivi, e tenuto conto della convenienza economicofunzionale dell'acquisizione, all'art. 3, comma 1, secondo periodo, dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2003, n. 3318, le parole «due nuovi velivoli» sono sostituite con le parole «tre nuovi velivoli», e l'espressione dalle parole «nonchè la permuta ...» fino alle parole «...protezione civile» è soppressa.

3. Allo scopo di evitare soluzioni di continuità nella gestione operativa e logistica della flotta di velivoli Canadair del Dipartimento della protezione civile, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio medesimo, è autorizzata la proroga del rapporto convenzionale inerente alla gestione stessa, per il periodo di tempo strettamente necessario a soddisfare le prioritarie esigenze tecniche connesse al subentro dell'impresa aggiudicataria nell'affidamento del predetto servizio; all'uopo il capo del Dipartimento della protezione civile istituisce apposita commissione di verifica composta in maggioranza da professionalità esterne al Dipartimento, designate dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, di comprovata esperienza ed autorevolezza, che si esprime entro e non oltre giorni trenta dalla relativa istituzione. Con successivo provvedimento del capo del Dipartimento della protezione civile sono determinati i compensi da corrispondere ai componenti della commissione nonchè le spese di funzionamento della medesima. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

4. All'art. 11, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2003, n. 3265, le parole «dieci unita» sono sostituite con le parole «venti unita». O.P.C.M. 23-01-2004 N. 3333 – Disposizioni urgenti di protezione civile.

5. In relazione agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Lombardia nel novembre 2002 e di cui al Decreto del Presidente del Consiglio citato in premessa, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a concedere alla comunità montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera un contributo straordinario di 100.000 euro, a carico del Fondo della protezione civile, finalizzato a porre in essere gli interventi necessari per l'allargamento del ponte sul torrente Pioverna e raccordo con la viabilità esistente in località Bindo nel comune di Cortenova in provincia di Lecco.

6. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile connessi alle situazioni emergenziali in atto e citate in premessa, il capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare due contratti di lavoro a tempo determinato per le esigenze della sala operativa del medesimo Dipartimento, in deroga agli articoli 35 e 36 del Decreto-legislativo n. 165/2001, e successive modifiche, ed all'art. 19 del contratto collettivo di lavoro del personale del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, e successive modifiche ed integrazioni.

7. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, terzo capoverso, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 si applicano anche agli edifici e alle opere di cui al comma 3 del medesimo art. 2.

Art. 7.

1. Il sindaco del comune di Serravalle Scrivia -commissario delegato per l'assolvimento dei compiti rivenienti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304 del 30 luglio 2003, è autorizzato, nei limiti della vigenza temporale dello stato di emergenza, a corrispondere a cinque unità di personale direttamente impegnato nell'attività di emergenza, compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite, effettivamente rese, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, oltre alle eventuali spese di missione effettuate. Il medesimo commissario delegato è autorizzato a designare un magistrato amministrativo o un avvocato dello Stato, con funzioni di consulenza sulle questioni di carattere giuridico e amministrativo; per tale attività è corrisposto un compenso mensile pari al 50% del trattamento stipendiale, con oneri a carico delle risorse finanziarie assegnate.

2. Ai relativi oneri si provvede a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3304 del 2003.

Art. 8.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3170 del 27 dicembre 2001, il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attività si avvale di un nucleo operativo al- l'uopo costituito è stabilita dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalità il capo del Dipartimento della protezione civile è inoltre autorizzato a stipulare fino a due contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso, nonchè ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di quattro unità, anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2004 Il Presidente: Berlusconi O.P.C.M. 23-01-2004 N. 3333 – Disposizioni urgenti di protezione civile.

 

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